Abbiamo parlato delle garanzie accessorie (o garanzie auto rischi diversi) in merito all'r.c. auto, con particolare riferimento al furto e incendio.
Oggi vediamo la copertura relativa agli infortuni del conducente.
Trattasi di garanzia facoltativa ma che sarebbe buona norma richiedere sempre, visti anche i costi contenuti.
La polizza infortuni del conducente copre i danni fisici subiti dall'assicurato durante la conduzione di veicoli.
L'assicurazione è operante ovviamente solo quando il contraente si trova a bordo del mezzo.
Dato importante da sottolineare è che la garanzia è attiva anche se l'infortunio avviene a seguito di sinistro con colpa nostra, e non è obbligatoria la collisione con un altro veicolo, per cui siamo risarciti anche se andiamo a sbattere contro un albero.
Ovviamente anche in questo caso, le compagnie assicurative possono riportare delle eccezioni al risarcimento, che riguardano gli infortuni determinati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.
Le garanzie prestabili per questa polizza riguardano i casi di morte dell'assicurato, invalidità permanente, il rimborso delle spese mediche e la diaria da ricovero.
Generalmente per quanto riguarda i casi morte e invalidità permanente, i massimali garantiti oscillano tra i 50.000,00 e i 100.000,00 €.
Per le spese mediche le compagnie coprono cifre tra i 500,00 e i 1.500,00 €.
Per la diaria da ricovero la somma garantita è 50,00 €.
Per queste garanzie possono essere previste delle franchigie, solitamente nell'ordine del 3% dell'indennizzo.
Inoltre, contrariamente alla nuova normativa riguardante l'rc auto, per la polizza infortuni del conducente è obbligatorio comunicare, qualora lo volessimo, disdetta scritta alla compagnia di assicurazioni entro 60 giorni dalla scadenza della polizza; diversamente ci verrà automaticamente rinnovata.
Per quanto riguarda le polizze infortuni pluriennali stipulate antecedentemente all'entrata in vigore del decreto Bersani, la scadenza originaria non è più vincolante, ma si ha facoltà di recedere anno per anno.
Per esempio, se ho contratto una polizza infortuni decennale il 28 ottobre 2004, quindi prima del 1 febbraio 2007, data di entrata in vigore del decreto Bersani, grazie alla nuova norma non son più vincolato obbligatoriamente fino alla scadenza indicata nella polizza, ovvero il 28 ottobre 2014, ma posso recedere annualmente, sempre con comunicazione scritta entro 60 giorni dalla scadenza annuale.
Beniamino Stovini
giovedì 30 ottobre 2008
Assicurazione auto - Le garanzie accessorie: infortunio del conducente
Etichette: Assicurazione auto, Assicurazioni, Auto rischi diversi, Garanzie accessorie, Rc auto
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