Nell'articolo odierno parleremo della polizza infortuni della compagnia Generali Assicurazioni.
Le garanzie prestate da questa polizza sono quelle che andremo ad analizzare.
Invalidità permanente (I.P.): in caso di invalidità permanente la compagnia suddetta liquida un indennizzo che è strettamente connesso al grado di invalidità accertato.
Per quanto concerne le franchigie, sono le seguenti:
- fino a capitali di 250.000,00 euro, si applica la percentuale di invalidità accertata, tolti i tre punti iniziali,
- per capitali assicurati superiori ai 250.000,00 euro, si applica la percentuale di I.P. diagnosticata, ma i primi 10 punti non vengono conteggiati.
Un' altra garanzia prestata è quella caso morte.
Secondo essa, la società in caso di morte dell'assicurato liquiderà gli eredi legittimi con il capitale stabilito in polizza.
Ovviamente queste due garanzie non sono cumulabili.
In caso di commorienza (morte contemporanea) dei genitori, ai figli minorenni la compagnia di assicurazioni corrisponderà il capitale stipulato in polizza, maggiorato di un ulteriore 50%.
Tra la garanzie aggiuntiva che questa polizza infortuni offre sono da menzionare le seguenti.
L'indennità aggiuntiva alla costituzione della rendita vitalizia, che subentra solo in caso di I.P. pari o superiore al 66%.
Con questa garanzia Generali Assicurazioni darà all'assicurato, oltre al capitale stipulato per l'I.P., anche un’ulteriore somma necessaria a crearsi una polizza sulla vita in forma di rendita vitalizia immediata .
Indennità giornaliera da ricovero e da convalescenza: essa è operante laddove, causa infortunio, il contraente assicurato venga ricoverato.
In questo caso la polizza riconosce all’assicurato un'indennità per ogni giorno di ricovero, ma i giorni pagati non possono essere superiori a 365.
Nel caso in cui l'assicurato venga ricoverato in day-hospital, la società liquiderà una speciale indennità pari al 50% di quella stabilita nella polizza infortuni stessa.
Rimborso spese sanitarie: nel caso in cui, causa infortunio, l'assicurato abbia dovuto sostenere delle spese, queste verranno indennizzate dalla compagnia in base al capitale stabilito nella polizza infortuni.
Ovviamente vengono considerate le spese sostenute durante il ricovero, dopo il ricovero, ma anche quelle in assenza di ricovero.
Inabilità temporanea (I.T.): nel caso in cui l'infortunio provochi una I.T., vale a dire l'impossibilità per l'assicurato di attendere alle sue capacità lavorative in misura parziale o totale, Generali Assicurazioni liquiderà al contraente della polizza infortuni quanto stabilito in polizza, per un totale di 365 giorni dal giorno dell'infortunio.
Le franchigie di questa garanzia sono le seguenti:
- fino a 50, 00 euro vi sono 8 giorni di franchigia,
- oltre i 50,00 euro non vengono pagati i primi 16 giorni.
Nel caso i cui l'assicurato dovesse scegliere l'I.T con modalità a scaglioni, le franchigie saranno invece le seguenti:
- dall'8° al 15° giorno l'indennità viene corrisposta al 50%,
- dal 16° a al 30° l'indennità viene corrisposta al 100%,
- dal 31° al 60° giorno, l' indennità viene corrisposta al 150%,
- oltre il 60° l'I.T. viene corrisposta al 200%.
Indennità giornaliera da ingessatura: nell’eventualità in cuoi l'infortunio dovesse provocare al contraente della polizza infortuni l'applicazione del gesso o di un tutore, la compagnia liquiderà quanto stabilito in polizza.
Valentino Della Torre
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